LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA'
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1. INTRODUZIONE
La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto. In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.
FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:
▪ 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
▪ 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
VEICOLI
▪ detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
▪ Iva agevolata al 4% sull’acquisto
▪ esenzione dal bollo auto
▪ esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
▪ detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
▪ Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
▪ detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
▪ detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
SPESE SANITARIE
deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
ASSISTENZA PERSONALE
▪ deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
▪ detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
2. AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
Chi ne ha diritto
Possono usufruire delle agevolazioni:
1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.
I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.
I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
ATTENZIONE
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.
I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.
▪ “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
▪ “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
▪ “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
Requisito medico legale richiesto
REQUISITO MEDICO LEGALE | BENEFICIO | VERBALE |
• invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 - art. 381) • non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) | contrassegno invalidi | invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità |
handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) | benefici per veicoli con adattamento | handicap |
handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | invalidità civile |
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | invalidità civile/ handicap/ disabilità |
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità |
sordità (art. 50 della legge 342/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | sordità |
Per quali veicoli?
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:
autovetture (*) |
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) |
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli specifici (*) |
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
autocaravan (*) (**) |
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
motocarrozzette |
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
motoveicoli per trasporto promiscuo |
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
motoveicoli per trasporti specifici |
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi
(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente.
La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione
Spese di acquisto
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile, di cui si dirà più avanti.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Perdita dell’agevolazione
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.
Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.
Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).
Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
ATTENZIONE
Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo. Esse non possono essere rateizzate ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle spese.
Veicolo acquistato e utilizzato all’estero
È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.
L’agevolazione Iva
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
▪ 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
▪ 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
▪ di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
▪ all’acquisto contestuale di optional
▪ alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
▪ alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.
In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
Perdita dell’agevolazione
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
ATTENZIONE
L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
Gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
▪ emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
▪ comunicare all’Agenzia delle entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
Acquisto di veicoli in leasing
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.
Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:
▪ il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti, l’apposito paragrafo)
▪ esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).
La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto decorre:
▪ il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione
▪ il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.
Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.
ATTENZIONE
Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato). I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.
Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico). Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.
Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.
L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (appartenenti alle categorie indicate nella tabella del paragrafo “Per quali veicoli”), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità
Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione), invece che la persona con disabilità, il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.
Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni). Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.
ATTENZIONE
Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
La documentazione
Si indicano, di seguito, i documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l’adattamento del veicolo.
Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) si rinvia al paragrafo successivo.
1. Certificazione attestante la condizione di disabilità:
- per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
- per il disabile psichico o mentale, è richiesto 1
• il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica
• il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)
- per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle entrate ha fornito le seguenti precisazioni.
A. I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell’Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
B. I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
C. Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. È tuttavia necessario che a tali soggetti sia riconosciuta l’indennità di accompagnamento.
D. La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico). Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell’indennità di frequenza. Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%) Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
3. Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione
Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.
SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI
Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi).
Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:
▪ i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno
▪ i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli.
Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:
▪ portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997)
▪ affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
▪ invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
▪ sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)
▪ non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)
Le commissioni mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità.
Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure omissis). Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.
ATTENZIONE
L’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.
La legge n. 114/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa. (Circolare Inps n. 127 del 2016).
Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Nel caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori non è necessaria l’esplicita indicazione sul certificato della ridotta o impedita capacità motoria.
ATTENZIONE
Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).
Per quali veicoli?
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
▪ motocarrozzette
▪ autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella del paragrafo “Per quali veicoli”.
L’adattamento del veicolo
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Essi possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida e spettano solo ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale.
Per i titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare. Invece, per chi non è titolare di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile.
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:
▪ pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
▪ scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
▪ braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
▪ paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
▪ sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile
▪ sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
▪ sportello scorrevole
▪ altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili.
Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.
L’Iva agevolata sugli acquisti
Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dai disabili con ridotte capacità motorie, valgono le seguenti regole:
1. l’acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile
2. il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
3. l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.
Gli obblighi dell’impresa
Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.
Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97.
Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.
La documentazione
Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:
1. fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di handicap sia della persona del quale egli risulta fiscalmente a carico
2. solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)
3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
RIEPILOGO AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO VEICOLO
PERSONA CON DISABILITÀ | OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO | CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ |
con impedite o ridotte capacità motorie permanenti | SI l’adattamento deve essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto e risultare dalla carta di circolazione. | Verbale della Commissione medica per l’handicap (legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori |
con grave limitazione alla capacità di deambulazione | NO | Verbale della Commissione medica per l’handicap (legge n. 104/1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. |
pluriamputato | NO | Verbale della Commissione medica per l’handicap (legge n. 104/1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione |
con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento | NO | Verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988) |
con sindrome di down titolare dell’indennità di accompagnamento | NO | Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988) |
non vedente (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi) | NO | Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica per l’handicap (legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra |
Sordo (sordità dalla nascita o preverbale) | NO | Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica per l’handicap (legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra |
3. ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione per i figli a carico
LE DETRAZIONI BASE
Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.
La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l’importo effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
ATTENZIONE
Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:
▪ 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni
▪ 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.
La maggiore detrazione per il figlio disabile
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro.
LE DETRAZIONI BASE PER I FIGLI A CARICO
figlio di età inferiore a 3 anni | 1.220 euro | |
figlio di età pari o superiore a 3 anni | 950 euro | |
figlio portatore di handicap | età inferiore a 3 anni | 1.620 euro |
età pari o superiore a 3 anni | 1.350 euro |
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
IL CALCOLO DELLE DETRAZIONI EFFETTIVE
Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica (indicata in tabella) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000
Nel reddito complessivo non va considerata l’abitazione principale e le relative pertinenze. Va compreso, invece, il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La formula per il calcolo: detrazione teorica X 95.000 - reddito complessivo 95.000
Il coefficiente della formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.
ESEMPIO
Contribuente che ha un reddito complessivo annuo di 30.000 euro e un figlio disabile a carico di 10 anni.
La detrazione effettiva per il figlio a carico è pari a 923,67 euro e va calcolata nel modo seguente:
1.350 (detrazione base) X 95.000 - 30.000 = 1.350 X 0,6842= 923,67
95.000
Se i figli sono più di uno, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Pertanto, sarà pari a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
LA RIPARTIZIONE TRA I GENITORI
La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
Cosa significa “incapienza”?
Si dice che si ha incapienza quando l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un contribuente può beneficiare, è maggiore all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti vanno perse.
Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio
LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:
▪ le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
▪ le spese di “assistenza specifica”.
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
▪ l’assistenza infermieristica e riabilitativa
▪ le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
▪ le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
ATTENZIONE
Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.
Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Non sono deducibili:
▪ le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
▪ le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta
▪ le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 per le quali spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro
▪ le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
LE SPESE DETRAIBILI DALL’IRPEF
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.
In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
▪ il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)
▪ il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili
▪ l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
▪ l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
▪ la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima agevolazione
▪ l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche)
▪ l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico
▪ l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche
▪ i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, richiesta dal Dm 14 marzo 1998 per fruire dell’aliquota Iva agevolata.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per averne diritto, è necessario che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.
Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, sull’intero costo sostenuto, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Per fruire della detrazione è importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.
LA DOCUMENTAZIONE
Riguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.
Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.
La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Per gli invalidi civili senza accertamento di handicap, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un’invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
In particolare:
▪ per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
▪ In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
▪ In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).
▪ per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile
▪ per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
La detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
▪ una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante
▪ una cooperativa di servizi; in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso
▪ un’agenzia interinale (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore).
Altre precisazioni
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.
Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.
Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici
La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane). Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
L’Iva ridotta per l’acquisto di ausili tecnici e informatici
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
▪ servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)
▪ protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
▪ protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
▪ apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
▪ poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
▪ prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. E’ agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.
Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
▪ facilitare
− la comunicazione interpersonale
− l’elaborazione scritta o grafica
− il controllo dell’ambiente
− l’accesso all’informazione e alla cultura
▪ assistere la riabilitazione.
La documentazione richiesta
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
▪ specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
▪ certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
Le altre agevolazioni per i non vedenti
Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.
Detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è, infatti, il possesso del cane guida. Essa è pari a 516,46 euro fino al periodo d’imposta 2018. Dal 2019 la detrazione è elevata a 1.000 euro, nei limiti di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021 (comma 27 della legge 145/2018). Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfettaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali
L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.
L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.
L’eliminazione delle barriere architettoniche
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:
▪ 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020
▪ 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
▪ quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
▪ i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
▪ la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
▪ la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.
La detrazione per le polizze assicurative
In generale, sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.
L’importo complessivamente detraibile è pari a:
▪ 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente
▪ 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Dal 2016 è stato elevato da 530 a 750 euro l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte.
Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari e uno dei quali ha una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di 750 euro.
L’imposta agevolata su successioni e donazioni
Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione.
Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).
La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.
In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.
Tra le principali condizioni richieste per l’esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.
Tale scopo deve essere espressamente indicato nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.